Requisiti del sovraindebitamento

Tag 05 Gennaio 2020  |
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Chi può accedere al sovraindebitamento

Dopo aver visto come non pagare i debiticome non pagare i debiti, andiamo ad analizzare ed individuare i requisiti del sovraindebitamento previsti dalla testo di legge per requisiti del sovraindebitamentoLegge 3/2012.

I requisiti per poter accedere alla procedura possono sintetizzarsi in:

  • sussistenza della situazione di sovraindebitamento;
  • debitore non fallibile;
  • mancanza di condizioni ostative (esempio si è già usufruito della procedura di sovraindebitamento).

In questo articolo analizzeremo i predetti requisiti distinguendoli per punti ed indicando gli eventuali approfondimenti.

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Primo requisito: la situazione di sovraindebitamento

Un requisito fondamentale per poter attivare la procedura di sovraindebitamento è chiaramente la sussistenza della condizione di insolvenza debitoria.

L’art. 6, lettera a), della L. 3/2012 definisce il concetto di “sovraindebitamento” e scrive:

Ai fini del presente capo, si intende:

a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

Possiamo quindi distinguere due presupposti:

  • La situazione di perdurante squilibrio tra i debiti ed il patrimonio di facile liquidazione;
  • La definitiva (o rilevante difficoltà) di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

In questo articolo abbiamo affrontato il relativo approfondimento:

Secondo requisito: il debitore sovraindebitato

Il debitore che può accedere alle procedura di sovraindebitamento si ricava in “negativo”, in quanto sono tutti coloro che non sono soggetti o assoggettabili ad altre procedure concorsuali (intendendo pertanto che la procedura di “sovraindebitamento” sia da considerarsi al pari di una procedura concorsuale).

Quanto sopra si ricava dall’art. 6, comma primo, della L. 3/2012:

Art. 6 Finalità e definizioni

1 – Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori […]

La distinzione tra “soggetti” o  “assoggettabili a procedure concorsuali” è stata molto criticata dalla dottrina. In effetti non appare di alcuna utilità, risultando più che altro una ripetizione inutile.

Difatti se si interpretasse il termine “soggetti” nel senso di “assoggettati in concreto”, verrebbe stravolto l’intero senso della legge ricomprendendo anche tutti gli imprenditori fallibili non ancora assoggettati ad alcuna procedura concorsuale.

Detto ciò possiamo sintetizzare che solo se il debitore non è fallibile allora lo stesso potrà accedere alla legge sul sovraindebitamento.

Schematicamente è possibile distinguere due categorie di debitori sovraindebitati che possono accedere alla procedura:

  • il debitore consumatore;
  • debitore imprenditore (o comunque persona fisica o giuridica non fallibile).

Questa distinzione rientra in quelli che sono definiti come requisiti del sovraindebitamento soggettivi.

Il consumatore sovraindebitato

Il concetto di consumatore non è nuovo alla nostra legislazione.

Sebbene sarebbe stato possibile un richiamo ad altra disciplina, la Legge 3/2012 introduce una propria definizione in parte distinta da quella presente in altre parti dell’ordinamento.

All’art. 6, comma 2 lettera b) della L. 3/2012, si legge:

b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Da quanto sopra si possono ricavare i seguenti criteri distintivi:

  • deve essere una persona fisica;
  • ha assunto esclusivamente obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Ne deriva un concetto di consumatore particolarmente rigido.

Il debitore “promiscuo” con debiti sia da consumatore che derivanti da attività imprenditoriale non potrà considerarsi consumatore ai sensi della legge sul sovraindebitamento.

Il consumatore è solo quello che ha assunto debiti esclusivamente come “consumatore”.

La distinzione non è di poco conto: difatti solo il debitore consumatore (rispetto agli debitori che possono accedere alla legge sul sovraindebitamento) può attivare il cosiddetto “piano del consumatore” (oltre alle altre procedura previste), il quale garantisce una procedura maggiormente vantaggioso per il debitore.

In altri termini la condizione di “consumatore” non è uno dei requisiti del sovraindebitamento, in quanto gli altri debitori possono accedere alle altre procedura previste, ma bensì è un requisito per poter attivare il “piano del consumatore”.

Il debitore imprenditore

In questa categoria rientrano tutti gli altri debitori, non consumatori, che comunque possono accedere al sovraindebitamento in quanto non soggetti al fallimento.

Potremmo definirli genericamente debitori non fallibili.

In tale categoria  rientrano:

  • Gli imprenditori che possono accedere al sovraindebitamentoimprenditori commerciali, anche individuali, esclusi dal fallimento in quanto al di sotto della soglia di fallibilità prevista dall’articolo 1 comma 2 L.Fall.
  • gli imprenditori commerciali  non più fattibili per il decorso del termine annuale di cui all’art. 10 legge fallimentare.
  • L’imprenditore agricolo (art, 2135 c.c.) in forza della previsione contenuta nell’art. 7, comma 2 bis.
  • alle società semplici, in quanto non esercente attività commerciale;
  • ai professionisti;
  • alle associazioni,  anche fra professionisti;
  • gli enti non commerciali (fondazioni, associazioni e comitati che non esercitano un’impresa commerciale);
  • alle start-up innovative, ossia imprese commerciali che rispondono ai requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012.

Condizioni ostative: chi non può accedere al sovraindebitamento

Valutata la presenza dei suddetti requisiti del sovraindebitamento, è necessario, d’altra parte, verificare l’assenza di alcune condizioni affinché il Tribunale possa accettare la procedura di sovraindebitamento.

Tali condizioni sono elencate nell’art. 7 della L.3/2012, ove si legge:

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

La lettera a) è sostanzialmente una ripetizione di quanto già descritto dall’art. 6 e sopra argomentato.

In merito alla lettera b) diverse sono state le critiche della dottrina. In effetti non è chiaro cosa debba intendersi “ha fatto ricorso”. E’ necessario che la procedura di sovraindebitamento sia stata accolta? oppure che la stessa sia stata istruita sebbene poi rigettata; o ancora, è sufficiente la sola presentazione del ricorso per l’avvio della procedura.

Quest’ultima tesi parrebbe la preferibile collegandosi al tenore letterale (“ha fatto ricorso”) della normativa.

La lettera c) richiama i casi di revoca, annullamento o risoluzione della procedura di sovraindebitamento. In questo caso non si richiama il criterio temporale dei cinque anni (come nella lettera b) e questo farebbe supporre che il sovraindebitato che abbia subito i suddetti provvedimenti non potrà più accedere alle procedure.

Infine, la lettera d) fa riferimento alla completezza documentale che deve caratterizzare il ricorso/domanda presentata al Giudicante. Presupposto indispensabile per accedere alla procedura è la completa ricostruzione dell’attivo e passivo del debitore ed ogni altra condizione economica.

Condizioni ostative nel caso di liquidazione del patrimonio

Concludiamo il nostro esame sui requisiti del sovraindebitamento andando ad analizzare una “supposta” eccezione. In effetti da una lettura della normativa, i quattro presupposti sopra riportati parrebbero non applicabili alla procedura di liquidazione dei beni.

Difatti leggendo l’art. 14 ter, comma primo, abbiamo:

Art. 14 ter Liquidazione dei beni

1 – In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

Dal tenore dell’articolo, in questo caso, gli unici criteri sono quelli previsti dalle lettere a) e b).

Tale indicazione deriva però da una cattiva tecnica legislativa.

In merito al presupposto previsto dalla lettera c (“ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis”) si rileva che l’art. 14 quater prevede che i creditori in tali casi, stante la pendenza della procedura, possano richiedere la conversione della procedura in quella di liquidazione dei beni.

La suddetta possibilità non pare escludere il presupposto previsto dalla lettera c) laddove la procedura di liquidazione sia fin da principio ed autonomamente promossa dal creditore.

Pertanto si ritiene che la lettera c) debba essere verificata anche nel caso di liquidazione del patrimonio.

In relazione alla lettera d) (“ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale”) l’errore del legislatore è palese.

Il presupposto è sicuramente necessario in quanto lo stesso art. 14 ter quando individua il contenuto necessario per la relazione particolareggiata (documento che deve essere allegato alla domanda/ricorso di liquidazione) specifica al comma 3, lettera e), che la stessa deve contenere:

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

I requisiti del sovraindebitamento richiesti per avviare la procedura di liquidazione sono pertanto sostanzialmente analoghi a quelli richiesti per le altre procedure.

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