Piano del consumatore: come pagare i debiti

Tag 14 Maggio 2018  |
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Come pagare i debiti con la legge sul sovraindebitamento

Spieghiamo consumatore: non pagare i debiticome pagare i debiti utilizzando le procedure previste dalla L. 3/2012, ossia la legge sul sovraindebitamento. In quest’articolo tratteremo una procedura specifica (tra le varie possibili): il piano del consumatore.

Un requisito sostanziale di tale procedura è che la stessa può essere attivata solo dal debitore consumatore.

Si ricorda che la legge sul sovraindebitamento prevede altre due procedure che invece possono essere utilizzate da qualunque debitore (non fallibile):

Chi non rientra categoria dei “consumatori” dovrà orientarsi verso una della due procedura suddette.

Sottolinea che comunque il debitore-consumatore non deve necessariamente scegliere di utilizzare il piano del consumatore. Questa è solo una possibilità in più. Potrebbe scegliere di attivare l’accordo di ristrutturazione ovvero la liquidazione dei beni.

Rispetto alle altre procedure, il piano del consumatore è sicuramente la più conveniente per pagare i debiti accumulati. Difatti, nel caso del piano del consumatore, non sarà neanche necessario il consenso dei creditori per applicare la procedura e vincolare i creditori medesimi.

 

NOTA BENE

Per le sue particolarità rispetto all’accordo, il piano del consumatore è stata assimilato al cosiddetto concordato coattivo previsto nella liquidazione coatta amministrativa prevista dalla legge fallimentare.

Alcuni autori hanno evidenziato che privare i creditori della possibilità di votare (gli stessi possono solo presentare delle osservazioni-contestazioni) creerebbe dei profili di incostituzionalità.

 

Piano del consumatore

L’art. 6 (che è il primo articolo della sezione dedicata al sovraindebitamento) della L. 3/2012 prevede che:

Con le medesime finalità (ossia al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento), il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8.

La predetta possibilità viene ribadita anche nello stesso art. 7, che dopo aver parlato dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, introduce la possibilità di attivare il cosiddetto piano del consumatore. Il comma 1 bis riporta:

1bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

I requisiti per pagare i debiti con il piano del consumatore

Come sopra specificato, il requisito fondamentale per poter attivare il piano del consumatore è quello di poter essere considerato “consumatore” secondo l’accezione prevista dalla legge.

Gli altri requisiti previsti sono analoghi a quelli necessari per attivare la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Schematizzando abbiamo:

  • Essere consumatore (e pertanto anche non soggetto ad altre procedure concorsuali ex art. 7, comma secondo;
  • Situazione di sovraindebitamento;
  • Stato di insolvenza;
  • Il soggetto non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti previsti dalle legge sul sovraindebitamento;
  • Il debitore non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis (revoca, annullamento, risoluzione);
  • è necessario fornire documentazione che permette di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Per l’esame specifico dei singoli articoli si rinvia all’articolo dedicato:

Il contenuto del piano del consumatore

Sostanzialmente il contenuto del piano del consumatore è analogo a quello dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Dall’art. 7, comma 1, applicabile sia all’accordo che al piano del consumatore si ricava che:

  • è necessario prevedere il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 cpc e dalle altre leggi speciali;
  • è necessario prevedere il pagamento dei crediti privilegiati, pegno o ipoteca, i quali possono essere pagati parzialmente ma solo se comunque viene corrisposto un importo non inferiore a quanto si sarebbe realizzato in caso di liquidazione (non è possibile la moratoria fino ad un anno prevista dall’art. 8 comma 4, in quanto la stessa possibile solo nel caso di continuazione dell’attività di impresa che nel caso del consumatore non è configurabile);
  • il piano deve prevedere il pagamento integrale dei debiti IVA, ritenute e tributi UE. E’ comunque possibile la dilazione nel tempo;
  • il piano deve indicare le scadenze e modalità di pagamento dei creditori;
  • bisogna indicare le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti;
  • se il piano prevede la liquidazione dei beni è necessario indicare le relative modalità;
  • indicare il liquidatore se nel piano si prevede l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori;
  • è necessario ricostruire la posizione fiscale del consumatore ed indicare gli eventuali contenziosi pendenti (ai sensi dell’art. 9, comma primo, L. 3/2012)

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 può o deve ancora contenere:

  • Indicazione delle modalità di pagamento anche tramite cessione di crediti futuri;
  • Intervento di uno o più terzi a garanzia dell’adempimento

Se volete un approfondimento sui singoli punti vi consiglio la lettura del seguente articolo:

 

NOTA BENE

Non si comprende il motivo, ma stante il tenore letterale, diversamente dall’accordo di ristrutturazione, nel piano del consumatore non è necessario che siano indicate eventuali limitazione all’accesso al credito o altri strumenti creditizi. Difatti tale previsione contenuta nell’art. 8, comma 3, richiama solo la proposta di accordo (e non il piano del consumatore).

 

La procedura nel piano del consumatore

Lo svolgimento della procedura è regolamentata dagli artt. 12 bis, 12 ter e 14 bis.

Nello specifico, l’art. 12 bis è rubricato “procedimento di omologazione del piano del consumatore“.

La procedura è per molti versi analoga a quella dell’accordo la quale viene in parte richiamata dallo stesso articolo 12 bis. In effetti basta leggere anche solo il primo comma per rendersi conto dell’evidente simmetria.

Schematicamente possiamo sintetizzare:

  • Fase preliminare di presentazione istanza presso organismo di composizione della crisi competente per territorio;
  • Fase di deposito del ricorso per il piano del consumatore presso il tribunale competente;
  • Invio avviso agli enti fiscali e locali entro 3 giorni dal deposito;
  • Vaglio preliminare del giudice (eventuale integrazione documentazione) e fissazione della data dell’udienza (entro 60 giorni dal deposito). Secondo quanto disposto dall’art. 12 bis il giudice deve valutare “i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e l’assenza di atti in frode ai creditori”);
  • Pubblicità del decreto e comunicazione ai creditori almeno 30 giorni prima dell’udienza (qui non sono 40 giorni, trenta più dieci, come previsti nel caso di accordo);
  • Intervento dei creditori. Si sottolinea che nel caso del piano del consumatore non esiste una fase (con relativa concessione del termine) in cui i debitori devo comunicare il proprio consenso al piano. Difatti in tale caso non è necessaria alcuna maggioranza dei creditori. Questi ultimi possono solo inviare della osservazioni o contestazioni che possono essere del tutto disattese dal giudice.
  • Udienza e fase omologazione del piano del consumatore

Considerato che la procedura è analoga a quella prevista per la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti vi invito a leggere il relativo articolo per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi sopra descritte: procedura accordo composizione della crisiProcedura accordo di composizione della crisi.

Udienza di omologazione del piano del consumatore

Come sopra indicato la procedura è sostanzialmente analoga a quella prevista per l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sebbene non indicato specificatamente dalla legge, stante il rinvio dell’art. 12 bis all’art. 12, comma 2, si ritiene che anche in questo caso di tratterà di procedimento in camera di consiglio.

Nell’udienza il giudice sarà chiamato ad effettuare alcune verifiche e valutazioni. L’articolo di riferimento è l’art. 12 bis, comma 3 e 4:

3 – Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell’organismo di composizione della crisi. Con l’ordinanza di diniego il giudice dichiara l’inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4 – Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

Il vaglio del giudice nel piano del consumatore

Possiamo così riepilogare gli adempimenti del giudice:

  • Verifica la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso a pagare i crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo (ossia Iva, ritenute e tributi UE);
  • Risolve ogni contestazione (dei creditori intervenuti) sull’effettivo ammontare dei crediti;
  • Valuta la meritevolezza del consumatore debitore. Non è meritevole se il predetto ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; oppure lo stesso consumatore, ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
  • Valuta le contestazioni dei creditori o qualunque altro interessato sulla convenienza del piano. Il giudice procede comunque all’omologazione se risulta che con l’esecuzione del piano del consumatore, il credito contestato risulta essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (ossia quanto ricavabile con la liquidazione dei beni)

L’esame del giudice quindi potrà essere molto più penetrante rispetto a quanto previsto nella altre procedura di sovraindebitamento, dovendo valutare su:

  • fattibilità del piano;
  • convenienza del piano;
  • meritevolezza del consumatore.

A differenza dell’accordo di composizione della crisi, nel piano del consumatore, il vero interlocutore del debitore è il giudice e non i creditori, in quanto quest’ultimi non votano e possono fornire solo delle mere osservazioni.

NOTA BENE
Ai sensi dell’art. 12 bis, nel caso di piano del consumatore la sussistenza di atti in frode ai creditori viene verificata dal giudice già al momento del deposito del piano (ossia prima di emettere il decreto che fissa l’udienza per l’omologazione). Nel caso di accordo di composizione della crisi tale verifica viene fatta all’interno dell’udienza (di omologazione) ai sensi dell’art. 10, comma 3.

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