L’esdebitazione nel sovraindebitamento

Tag 14 Maggio 2018  |
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Esdebitazione del privato e del debitore non fallibile

Quando si parla di esdebitazione ci si riferisce al beneficio concesso al debitore di essere liberato da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.

Sostanzialmente: ho pagato quello che potevo ed adesso i creditori non mi possono più chiedere altri soldi.

Per avere un quadro generale vi segnalo questa lettura: non pagare i debiti legalmentecome non pagare i debiti.

L’esdebitazione nel sovraindebitamento è disciplinato dall’art. 14 terdecies di cui si riporta il contenuto integralmente:

Art. 14terdecies Esdebitazione

1 – Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2 – L’esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3 – L’esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4 – Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5 – Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso ricorrendo l’ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6 – Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

La collocazione dell’articolo nell’ultima parte della Sezione II, riguardante la testo di legge: esdebitazioneLiquidazione del patrimonio” è presto detta.

L’esdebitazione del debitore è una fase accessoria solo nel caso di liquidazione del patrimonio. Al contrario nel caso di accordo di composizione della crisi o di piano del consumatore l’effetto esdebitatorio è automatico e si consegue con il regolare adempimento ed esecuzione della relativa procedura.

Requisiti per accedere al beneficio dell’esdebitazione

Come indicato dall’art. 14 terdecies è necessario che:

  • Il debitore deve essere persona fisica (escluse persone giuridiche);
  • Deve verificarsi la meritevolezza del debitore risultando soddisfatte le condizioni previste dai sopra riportati comma 1 e 2 dell’art. 14 terdecies;

Tra i requisiti di meritevolezza si evidenzia in particolare quanto previsto dalla lettera f) del primo comma, ai sensi del quale: “siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione”.

La disposizione è similare all’art. 142 comma 2 della legge fallimentare, e pertanto è possibile richiamarne anche la relative giurisprudenza.

In merito sono intervenute le Sezioni Unite stabilendo che:

“la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dal secondo comma dell’art. 142 legge fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunchè in sede di riparto […]”

Altro principio che potrebbe essere mutuato è quello, sempre stabilito dalle SS.UU., di valutare la meritevolezza del debitore anche in base ad una valutazione comparativa tra quanto pagato rispetto a quanto complessivamente dovuto. Sul punto la dottrina non è unanime.

In linea di massima, il confronto del dettato letterale con la disposizione prevista dalla legge fallimentare evidenzia che la disciplina prevista dal 14 terdecies sia comunque particolarmente rigorosa.

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