Come attivare la procedura di liquidazione del patrimonio

Tag 10 Maggio 2018  |
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Come posso avviare la procedura di liquidazione del patrimonio?

La cd. Liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla L. 3/2012 agli artt. 14-ter e seguenti. La finalità di tale procedura è quella di dare una nuova possibilità al debitore eliminando tutti i suoi debiti e pertanto consentendogli di iniziare una “nuova” vita.

Per arrivare alla conclusione predetta è necessario superare diversi ostacoli e procedure.

In ogni caso, presupposto necessario è quello di mettere disposizione dei debitori tutto il proprio patrimonio (anche se non sufficiente a coprire tutti i debiti), escludendo i soli beni necessari per il sostentamento (ed altri espressamente disciplinati e previsti).

A chi rivolgersi per attivare la procedura?

In primo luogo è consigliabile rivolgersi ad un professionista che si occupa regolarmente di tali procedure al fine di avere un supporto professionale e non commettere errori.

Il supporto professionale vi aiuterà a predisporre l’istanza necessaria e raccogliere tutta la documentazione occorrente al fine di non cadere in evitabili preclusioni e concludere negativamente la procedura.

L’istanza di accesso per per attivare la procedura deve essere rivolta al Tribunale o l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) competente.

Nel caso in cui la domanda venga depositata presso il Tribunale si attiva la procedura prevista dall’art. 15, comma 9, L.3/2012. Nello specifico, la domanda verrà trasmessa al Presidente del Tribunale il quale procederà alla nomina di un Giudice Delegato il quale procederà, a sua volta, alla nomina dell’OCC (o in alternativa di un singolo Professionista), il quale aiuterà il debitore a formulare il corretto piano/proposta di liquidazione da depositare al Tribunale medesimo.

In realtà, oggi, accade che lo stesso Tribunale vi inviterà a NON depositare l’istanza di avvio al Tribunale, indicandovi direttamente gli OCC presenti sul territorio e competenti in materia.

In realtà sul punto si è espressa anche la Cassazione, ordinanza n. 19740 del 2017, sancendo che dove è presente un Organismo di Composizione della Crisi non è possibile rivolgersi al Tribunale per le istanze di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

In tal modo (depositando direttamente l’istanza di avvio presso l’OCC competente) si incardinerà direttamente il rapporto con il professionista incaricato (c.d. Gestore della Crisi), ottimizzando i tempi di realizzazione ed attivazione della procedura.

Istanza di avvio della procedura: competenza territoriale

La competenza viene determinata in base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, della L. 3/2012, che stabilisce che:

Art. 9 – Deposito della proposta

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.

Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Pertanto la competenza territoriale è definita dal luogo di residenza del debitore, nel caso in cui lo stesso sia persona fisica o consumatore, oppure la sede principale dell’azienda (cioè la sede effettiva dell’attività che può non coincidere con la sede legale).

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