I crediti  impignorabili nella procedura di sovraindebitamento

Tag 09 Maggio 2018  |
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Crediti  impignorabili e sovraindebitamento

I crediti impignorabili nel sovraindebitamento trovano la propria disciplina essenzialmente nel’art. 7 della L. 3 del 2012, ove si prevede:

[…] un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori […]

In questo caso il pagamento oltre ad essere integrale deve essere regolare.

Resto esclusa pertanto anche la possibilità di dilazione.

Si ritiene che laddove tali debiti siano già scaduti alla data di presentazione della proposta, il piano/accordo ne deve assicurare il pagamento integrale immediatamente dopo l’omologazione dell’accordo.

In altri termini se vi sono degli arretrati gli stessi devono essere immediatamente saldati.

Quali sono i crediti impignorabili

E’ possibile distinguere concettualmente i “crediti impignorabili“, ossia quelli che non possono in nessun caso costituire oggetto di esecuzione; dai crediti “relativamente impignorabili”, che sono assoggettabili ad esecuzione solo al verificarsi di alcuni limiti e condizioni.

Lo stesso art. 7 richiama l’art. 545 c.p.c., oltre la legislazione speciale.

Schematizzando sicuramente impignorabili sono:

  • i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti (ossia per un credito vantato per motivi di alimenti) e sempre nei limiti del provvedimento del giudice;
  • la retribuzione (stipendio, salario, o altre indennità collegate anche dovute a causa di licenziamento) può essere pignorata nella misura massima di un quinto (se si tratta di pignoramento dello stipendio per crediti alimentari allora è possibile una diversa misura ma sempre e solo con autorizzazione del giudice);
  • sono assolutamente impignorabili i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
  • ai sensi dell’art. 1923, non sono pignorabili le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario in materia di assicurazione sulla vita;
  • ai sensi dell’art. 2117 c.c., rientrano come non pignorabili anche i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro.

Per quanto sopra, si comprende che i crediti impignorabili nel sovraindebitamento godono di una particolare disciplina di favore da parte del legislatore.

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