Il requisito dello stato di insolvenza e sovraindebitamento

Tag 13 Giugno 2018  |
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Quando si verifica lo stato di sovraindebitamento

Per poter accedere alla procedura di sovraindebitamento è necessario essere sovraindebitati e verificare se sussiste lo stato di insolvenza del soggetto richiedente.

Oltre a questo requisito esistono altri presupposti che abbiamo analizzato nel relativo articolo di approfondimento:

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Tornado al requisito che analizzeremo in questo articolo (lo stato di sovraindebitamento e insolvenza), la legge sul sovraindebitamento definisce il concetto di sovraindebitamento coni  seguenti termini:

Art. 6 – lettera a)

Ai fini del presente capo, si intende:

a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

La predetta definizione può essere scomposta in due elementi necessari:

  • la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile;
  • la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Le due condizioni devono essere presenti congiuntamente.

Pertanto se la difficoltà di pagare i propri debiti è da considerarsi transitoria, il debitore non potrà utilizzare la procedura di sovraindebitamento.

Lo stato di insolvenza in materia fallimentare

La definizione di debitore sovraindebitato prevista dalla legge sul sovraindebitamento ricorda quella prevista dalla legge fallimentare.

L’art. 5, comma 2, della legge fallimentare definisce il concetto di stato d’insolvenza.

Art. 5 – Stato d’insolvenza.

1 .L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.

2. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La definizione dello stato di insolvenza è sicuramente similare a quella di sovraindebitamento e probabilmente meglio formulata in quanto più chiara e lineare.

In questo caso, l’inciso “soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” permette di ricomprendere entrambi i presupposti:

  • Situazione non transitoria dell’indebitamento;
  • Incapacità dell’adempimento regolare delle proprie obbligazioni.

La definizione di situazione di crisi e stato di insolvenza

Parte della dottrina è concorde nel sintetizzare i presupposti suddetti in due concetti.

Per poter accedere alla procedura di sovraindebitamento il debitore deve dimostrare di essere sovraindebitato e pertanto è necessario verificare:

  • la “situazione di crisi” – ossia la situazione non transitoria o temporanea di indebitamento. Il debitore ha una grave difficoltà ad onore i suoi debiti o, ancora peggio, la definitiva incapacità di poter pagare;
  • lo “stato d’insolvenza” – il debitore presenta un rapporto debiti/patrimonio insufficiente.

Si comprende che i suddetti requisiti siano interconnessi tra loro e pertanto spesso accade che gli stessi siano compresenti.

Requisiti del sovraindebitamento: la critica sulla condizione del patrimonio prontamente liquidabile

Richiamando quanto descritto letteralmente dal citato art. 6 della legge sul sovradimensionamento, si legge:

[…] la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte

In effetti la previsione del legislatore appare un po azzardata.

Difatti se non pone particolari problemi la valutazione sul “perdurante squilibrio”, appare molto più discutibile la verifica del patrimonio prontamente liquidabile”.

Difatti lo squilibrio perdurante è facilmente verificabile tramite l’analisi del rapporto tra attivo e passivo presente nel patrimonio del debitore. Per fare un esempio banale: il soggetto ha una busta paga con cui non riesce a coprire neanche le spese del mutuo.

Diverso è il discorso sul “patrimonio prontamente liquidabile”. Il riferimento preso alla lettera comporterebbe il fatto che un soggetto indebitato ma con un ingente patrimonio immobiliare (quindi non prontamente liquidabile) potrebbe comunque accedere alla procedura di sovraindebitamento.

Evidente sarebbe una previsione in contrasto con la finalità della legge.

Pertanto ragionando in tal modo, il concetto di sovradimensionamento risulterebbe più rigido rispetto a quella dell’insolvenza fallimentare.

Difatti nella legge fallimentare (art. 5 L. fall.), l’indebitamento non è in alcun modo collegato alla valutazione del patrimonio che risulti prontamente utilizzabile (liquidabile).

A riprova appare utile richiamare alcuna pronunce giurisprudenziali in materia fallimentare.

(Cassazione 28.04.2006 n. 9856)

Ai fini della dichiarazione di fallimento,  lo stato di insolvenza dell’imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell’articolo 5 legge fallimentare, quali che siano gli “inadempimenti” in cui si concretizza e i “fatti esteriori” con cui si manifesta.

(Cassazione 30.09.2004 n. 19611)

In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell’impresa, che esso presuppone, da intendersi come situazione (in prognosi)  irreversibile, e non già mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte, legittimamente può essere desunto, nel contesto di vari elementi, anche dal mancato pagamento di un solo debito

Alla luce delle predette pronunce si evidenzia che la valutazione sia rimessa alla concreta valutazione della condizione dell’azienda prescindendo dai cespiti prontamente liquidabili o meno.

Questa soluzione pare la più corretta e da utilizzare anche in materia di sovraindebitamento.

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