L’imprenditore commerciale che può accedere al sovraindebitamento

Tag 14 Maggio 2018  |
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Anche l’imprenditore in crisi può accedere alla procedura di sovra-indebitamento.

In tal senso, solo l’imprenditore non fallibile è ammesso a tale procedura. Diversamente (nel caso in cui fosse fallibile) dovrà necessariamente essere sottoposto alle procedure previste dalla legge fallimentare e relativa normativa connessa.

La legge 3 del 2012 sul sovra-indebitamento afferma, all’art 6 comma 1, che solo i soggetti non soggetti nè assoggettabili alle procedure concorsuali (fallimentari) possono accedere all’istituto del sovraindebitamento.

Se ne deduce che l’interprete dovrà individuare gli imprenditori legittimati tramite una valutazione in negativo (ossia i “non fallibili”).

Presupposti dell’imprenditore non fallibile

Chi può fallire? la risposta si può trovare nell’articolo 1 della Legge Fallimentare che riporta:

Art. 1. – Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Questo è il caso del c.d. imprenditore sotto-soglia, il quale non raggiunge le soglie prestabilite dalla Legge Fallimentare e pertanto non risulta essere fallibile (e quindi può attivare le procedure previste dalla Legge sul sovra-indebitamento).

E’ importante evidenziare che i presupposti sopra indicati (lettere a, b e c della norma) devono essere congiuntamente presenti. 

Pertanto è sufficiente anche solo il raggiungimento di una delle soglie sopra indicate per rendere comunque l’imprenditore fallibile. 

Imprenditore sopra-soglia ma con debiti inferiori a € 30.000

Al principio sopra enunciato esiste una deroga parziale ( dibattuta in dottrina).

L’art. 15, comma 9, della Legge Fallimentare prevede:

Art. 15. – Procedimento per la dichiarazione di fallimento.

1. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

[…]

9. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1.

Secondo la predetta disposizione l’imprenditore sopra-soglia (quindi fallibile) non può essere dichiarato fallito se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è inferiore ad euro 30.000.

In questo caso, essendoci un soggetto non fallibile se ne deduce che lo stesso potrebbe accedere alle procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento.

La possibilità è dibattuta in quanto comunque il soggetto sarebbe “assoggettabile” (sebbene non “soggetto”) alle procedure fallimentari.

La dizione “assoggettabile” viene richiamata propria dall’art. 6, comma , della L. 3/2012, laddove si afferma che i debitori soggetti o assoggettabili alle procedure concorsuali non possono attivare le procedura da sovraindebitamento.

Anche se non “soggetto, ma bensì essendo “assoggettabile” l’imprenditore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento.

D’altra parte l’art. 12, comma 5, della stessa L.3/2012 afferma che “La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo”, aprendo alla possibilità di un fallimento successivo da parte dell’azienda ammessa alla procedura di sovraindebitamento.

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