Esdebitazione anche se c’è un minimo pagamento dei debiti

Tag 28 Marzo 2018  |
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L’art. 142, comma 2 della Legge Fallimentare prevede che:

Art. 142. – Esdebitazione.

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.

L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall’esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa; (2)

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Secondo la Cassazione, pronuncia n. 7550 del 2018, l’interpretazione corretta di tale norma evidenzia che l’esdebitazione deve essere concessa laddove sussistano le condizioni previste dal primo comma del suddetto articolo “a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale assolutamente irrisoria”.

Il limite del 30% dell’esposizione debitoria

Il caso analizzato dalla Cassazione riguardava un decreto della Corte di Appello di Milano, la quale aveva respinto l’istanza di esdebitazione del debitore ritenendo non verificata un accettabile soddisfacimento dei creditori concorsuali, in quanto di molto inferiore al 30% dell’esposizione totale.

La Suprema Corte, richiamando la pronuncia della SS.UU n. 24214/2011, riporta una valutazione esteniva dell’art. 142 L. Fallimentare, afferma che l’esdebitazione è possibile anche quando alcuni creditori non siano stati affatto soddisfatti, in quanto la valutazione che deve essere effettuato dal Giudice non è una mera operazione contabile di confronto, ma bensì una valutazione sul comportamento e situazione economica patrimoniale del debitore.

In tal senso, la valutazione del Giudice deve verificare la meritevolezza del debitore nell’ottenere l’esdebitazione e la sua condizione patrimoniale nel complesso ed in rapporto ai suoi creditori.

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