Art. 6 Finalità e definizioni – Legge sovraindebitamento

Tag 15 Giugno 2018  |
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Dispositivo dell’Art. 6 Legge 3/2012 – Finalità e definizioni (1)

legge sovraindebitamentoSommario Legge 3/2012 – sovraindebitamento

1 – Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all’articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all’articolo 8. (2) (4)

2 – Ai fini del presente capo, si intende:

a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (3)

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 18, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(2) Comma così modificato dall’art. 18, comma 1, lett. d), n. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(3) Comma così sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. d), n. 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 18, comma 2 del medesimo D.L. 179/12.

(4) Vedi, anche, l’ art. 6, comma 9-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

 


Raccolta Giurisprudenziale


Condizione di indebitamento

Come definito dall’art. 6 la condizione di sovraindebitamento viene determinata dalla perdurante situazione di squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile del ricorrente.

Tale condizione può risultare per “tabulas laddove vi siano elementi che rendono evidente tale condizione, quali ad esempio la sussistenza di diverse procedure esecutive.

In tal senso di è espresso il Tribunale di Monza, 9.05.2013, ove si legge:

In tema di crisi per sovra indebitamento, qualora emerga per “tabulas” uno squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile del ricorrente (nel caso di specie, un avvocato), ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L. n. 3 del 2012, il cui persistere è attestato dalla pendenza di numerose procedure esecutive, si può dichiarare l’apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14 quinquies della L. n. 3 del 2012.

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La nozione di consumatore

Come stabilito dall’art. 6 è consumatore il debitore (persona fisica) che ha assunto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Come descritto dalla Cassazione Civile, 1.02.2016 n. 1869, questa comporta che il consumatore è solo il debitore persona-fisica che ha contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali e familiari o comunque comprendibili nell’ambito della propria personalità sociale.

D’altra parte la stessa sentenza sottolinea che non sono da escludersi del tutto coloro che esercitino o abbiano esercitato attività di impresa. Difatti l’’art. 6 richiede solo che il debitore nella sua situazione di “insolvenza finale” non presenti debiti collegabili ad attività di impresa o professionali.

Nel provvedimento si legge:

La nozione di consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, secondo la quale deve ritenersi tale esclusivamente il debitore persona fisica che abbia contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o comunque derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità, non esclude coloro che esercitino o abbiano esercitato attività di impresa o professionale, dal momento che l’art. 6, comma 2, lett. b), esige solo che nella sua insolvenza finale non compaiano obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero che esse non risultino più attuali. Al fine dell’accesso ai benefici di cui alla Legge 3 del 2012 deve, pertanto, considerarsi consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni (non soddisfatte al momento della proposta di piano) per far fronte alle predette esigenze, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7, co 1, terzo periodo (costituenti risorse proprie dell’Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all’art. 12-bis, comma 3, L. n. 3 del 2012

Pertanto il consumatore ai sensi della legge del sovraindebitamento non è necessariamente una persona priva di relazioni di impresa o professionali (anche attuali), ma bensì è un soggetto che non presenti al momento della richiesta di sovraindebitamento dei debiti residui che siano collegate alle predette attività di impresa o professionali.

Fideiussore e consumatore

Se sei fideiussore in relazione ad un attività di impresa, non puoi essere considerato consumatore.

Questo è il parere del Tribunale di Foggia, 23.07.2015, secondo cui:

In materia di rapporti bancari, ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, si applica il principio secondo i quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Conseguentemente, nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, non può essere ritenuto consumatore il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni), nell’interesse di società esercente attività d’impresa.

Sulla stessa scia anche il Tribunale di Bergamo, 12.12.2014 ed il Tribunale di Milano ordinanza del 16.05.2015, ove si legge:

Il socio unico e amministratore della società che abbia prestato fideiussione a favore della medesima, non può essere considerato consumatore ex art. 6 L. 3/2012, perché nella specie non si tratta di obbligazione contratta per soddisfare bisogni che afferiscono alla sfera personale e familiare del ricorrente, bensì per assicurare finanziamenti idonei alla società.

La famiglia come soggetto debitore nel sovraindebitamento

Il Tribunale di Mantova con decreto del 8.04.2018 apre ad una interpretazione estensiva dell’art. 6 e del concetto di debitore nel quale possono essere ricompresi i componenti della “famiglia” che versano in stato di sovraindebitamento.

Si legge:

Pertanto, possono ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento anche gli enti latu sensu collettivi, quindi le famiglie, in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati.

La predetta apertura è di particolare rilevanza consentendo ad un soggetto collettivo di accedere alla procedura di sovraindebitamento.

Socio di società di persone può accedere al sovraindebitamento

L’importantissima sentenza del Tribunale di Rimini del 12.03.2018 apre alla possibilità del socio illimitatamente responsabile di società di persone di accedere alla procedura di sovraindebitamento.

Sebbene il predetto socio sia assoggettabile al fallimento in estensione ai sensi dell’art. 147 Legge Fallimentare, lo stesso può comunque accedere al sovraindebitamento.

Tale lettura estensiva della norma, la quale parla di “situazioni […] non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali”, amplia notevolmente le possibilità di utilizza dell’istituto del sovraindebitamento.

Della stessa idea è anche il Tribunale di Prato con decreto del 16.11.2016, ove si legge:

Nella procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato, benché la ricorrente sia socia illimitatamente responsabile di società di persone, la fallibilità per estensione di cui all’art. 147 L.Fall. non integra l’ipotesi preclusiva di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Esistono comunque provvedimenti in senso opposto (oggi minoritari):

Chi non è fallibile né in proprio né in quanto socio di una società di persone può predisporre un ragionevole piano di ristrutturazione o accordo coi creditori, ma chi è sottoponibile a fallimento in estensione non può, in quanto i suoi debiti sono anche quelli sociali di cui è illimitatamente responsabile, perciò sembra incongruente procedere ad una sistemazione della situazione debitoria senza considerare tutti i debiti sociali oltre a quelli della socia. (Trib. Milano Sez. II, 18/08/2016)

Gestione finanziaria e consumatore

All’interno della procedura di sovraindebitamento, il consumatore ha un trattamento privilegiato essendo l’unico a poter attivare il piano del consumatore.

Il Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento del 19.11.2016, stabilisce che il debitore sovraindebitato può considerarsi “consumatore” anche quando ha sottoscritto un mutuo ipotecario per supportare l’attività imprenditoriale del coniuge.

Il discrimine rimane la gestione finanziaria dell’impresa e pertanto è importante che il debitore-consumatore non abbia mai partecipato alla predetta gestione.

Enti pubblici non legittimati alla procedura di sovraindebitamento

Il Tribunale di Treviso, decreto 12.05.2016, sottolinea che la regola del concorso è stata espressamente esclusa dalla legge fallimentare per quanto concerne gli enti pubblici.

Per tale motivo il suddetto divieto deve considerarsi esteso anche a tutte le procedura concorsuali “minori” quale quella del sovraindebitamento.

In merito si legge:

Deve essere dichiarata inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da un IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza), non potendo trovare applicazione la disciplina in oggetto a tutti quei soggetti per i quali è disposta un’autonoma procedura di risanamento o di liquidazione, come disposto dagli artt. 6 e 7, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012. […] L’applicazione della legge agli IPAB in dissesto comporterebbe una inammissibile ingerenza dell’A.G.O. nella sfera della P.A., un’illegittima prosecuzione dell’attività dell’ente per contrasto con le norme che ne impongono la soppressione in caso di malfunzionamento nonché una confusione dei ruoli attribuiti alla Regione, ente controllore della corretta gestione e parte dell’accordo ex L. n. 3/2012.

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