Il requisito dell’assenza degli atti in frode non è più requisito per la liquidazione

Tag 16 Gennaio 2022  |
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Il requisito dell’ “assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Tale valutazione si desume dall’implicita abrogazione dell’art. 14-quinquies, comma 1, della L. n. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. l), del D.L. n. 2020/137, convertito con L. n. 2020/176.

Difatti la predetta modifica normativa ha modificato l’art. 14-decies della L. n. 3/2012 il cui comma 2 introduce ora espressamente la facoltà del liquidatore, tramite autorizzazione del giudice, di porre in essere relative azioni revocatorie ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Ne deriva implicitamente l’irrilevanza, ai fini dell’accesso alla procedura, degli “atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori” potendo agire tramite revocatoria.

Tribunale Lecco Sez. I, Sent., 16-01-2021

[…] ritenuto che la domanda di liquidazione dell’istante soddisfi i requisiti di cui all’art. 14-ter della L. n. 3 del 2012 tenuto conto che:

– Il sig.(…) si trova in una situazione di sovraindebitamento ossia “in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, come emerge dalla pendenza di procedure esecutive immobiliari avviate presso questo Tribunale da P.S. (RGE 111/2020 e 113/2020) nonché dal confronto tra l’entità dei redditi annuali lordi (Euro36.626 nel 2019, Euro39.268 nel 2018, Euro 28.367 nel 2017) e l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati verso l’amministrazione finanziaria e verso banche (Euro358.727);

– l’istante non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. n. 3 del 2012;

– l’istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

– non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

– l’istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. n. 3 del 2012;

– l’istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. n. 3 del 2012;

CONSIDERATO a quest’ultimo proposito che l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio regolata dalla L. n. 3 del 2012 non è precluso dalla circostanza che l’istante riveste la qualità di socio accomandatario di una società in accomandita semplice (C. (…) & C. s.a.s. con sede a L.);

PREMESSO, infatti, che la condizione di ammissibilità prevista dagli artt. 14-ter, comma 1, L. n. 3 del 2012 e 7, comma 1, lett. a), inibisce il ricorso agli strumenti di composizione della crisi previsti dal Capo II della L. n. 3 del 2012 (non già all’imprenditore commerciale tout court in quanto soggetto potenzialmente fallibile ma) esclusivamente all’imprenditore commerciale che, al momento della decisione, superi in concreto le soglie di cui all’art. 1, comma 2, L.F., dato che soltanto in questo caso il debitore – per la natura dell’attività esercitata e per il superamento dei requisiti dimensionali stabiliti dalla legge – è assoggettabile a procedure concorsuali “diverse” e segnatamente alla disciplina del concorso dettata dalla legge fallimentare;

RITENUTO che anche l’imprenditore commerciale, persona fisica o persona giuridica, possa, infatti, accedere alle procedure dell’accordo di composizione della crisi e della liquidazione, come dimostrato dall’art. 8, comma 3-bis (“Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d’impresa …”), dall’art. 8, comma 4, (“La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa …. può prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca …”), dall’art. 9 (“Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi”), dall’art. 10, comma 2, lett. a) (il giudice “stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto di ammissione, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese”), dall’art. 12, comma 1 (“La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo”) e dall’art. quinquies, 2, lett. c) (il giudice “stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese “);

CONSIDERATO infatti che le disposizioni citate, le quali presuppongono tutte che il debitore che svolge attività d’impresa abbia facoltà di accedere agli strumenti dell’accordo e della liquidazione del patrimonio, si riferiscono alla figura generale dell’imprenditore e, quindi, anche all’imprenditore commerciale e non solo alla figura dell’imprenditore agricolo;

CONSIDERATO che laddove si aderisse ad una diversa e più restrittiva interpretazione degli artt. 8, 9, 10, 12 e 14-quinquies diretta a circoscrivere all’impresa agricola i riferimenti legislativi all’attività di impresa, risulterebbe superflua la previsione dell’art. 7, comma 2-bis la quale chiarisce espressamente che pure “l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre un accordo di composizione della crisi”;

RITENUTO quindi che l’accesso alle procedure regolate dal Capo II della L. n. 3 del 2012, sotto il profilo soggettivo, risulta aperto in via residuale a tutti i debitori i quali per la natura (imprenditori agricoli, professionisti, lavoratori autonomi o dipendenti, consumatori) o per le dimensioni della loro attività (piccoli imprenditori commerciali) non possono ricorrere alle più complesse e dispendiose procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare;

RITENUTO che la vocazione generale, sotto un profilo soggettivo, degli strumenti apprestati dalla L. n. 3 del 2012, induca senz’altro a respingere la tesi, accolta da un parte delle giurisprudenza di merito, che nega l’accesso all’istituto della liquidazione del patrimonio ai soci illimitatamente responsabili che si trovano in una situazione di personale sovraindebitamento;

CONSIDERATO, infatti, che il socio illimitatamente responsabile di società di persone (o il socio accomandatario di società in accomandita per azioni) non ha facoltà di accedere direttamente agli strumenti di regolazione della crisi e/o dell’insolvenza contemplati dalla legge fallimentare ma può accedervi soltanto di riflesso, per estensione della (meramente) eventuale dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti della società insolvente, ai sensi dell’art. 147 L.F., cosicché al socio illimitatamente responsabile e a lui soltanto (ma non all’imprenditore individuale, al professionista, al lavoratore e al consumatore) sarebbe paradossalmente precluso nel nostro ordinamento l’utilizzo di strumenti di regolazione della situazione di crisi o d’insolvenza con effetti esdebitatori;

CONSIDERATO, d’altro canto, che la legge espressamente riconosce al socio illimitatamente responsabile che in via autonoma rivesta anche la qualifica di imprenditore commerciale la possibilità di accedere alla liquidazione concorsuale del proprio patrimonio indipendentemente dalla liquidazione concorsuale della società (art. 2288 c.c.) e che sotto tale profilo appare dunque inconferente l’obiezione secondo cui in tal caso sarebbe elusa l’applicazione dell’art. 147 L.F. o sarebbero ingiustamente pregiudicate la probabilità di soddisfacimento dei creditori sociali rispetto ai creditori personali del socio (così parrebbe il Trib. Rimini, 15 ottobre 2020 il quale ha affermato che “se si consentisse al socio una liquidazione dei beni anticipata rispetto al fallimento della società si andrebbe poi a privare di significato la previsione legislativa di cui all’art. 1471. fall., oltre che svuotare la società di persone delle risorse apportate dai soci”);

VISTO l’art. 6, comma 2, lett. b) della L. n. 3 del 2012 come modificato dall’art. 4-ter della L. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il quale prevede ora espressamente che per “consumatore” si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile per i debiti estranei a quelli sociali”;

RITENUTO che tale disposizione, riconoscendo la facoltà del socio illimitatamente responsabile di presentare un “piano del consumatore” per la ristrutturazione dei debiti extrasociali, confermi a fortiori anche che il socio ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio per risolvere una situazione di sovraindebitamento personale (in senso favorevole all’ammissibilità della liquidazione del soci, cfr. Trib. Roma, 29 aprile 2019, ove si trovano altre indicazioni giurisprudenziali);

CONSIDERATO che nel caso in esame il Centro (…) s.a.s. non è un’entità fallibile in quanto risulta priva dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F. e, dunque, non è assoggettabile a fallimento per estensione (art. 147 L.F.) neppure il socio accomandatario;

VISTO l’art. 14-quinquies della L. n. 3 del 2012;

VISTO l’art. 7-bis della L. n. 3 del 2012 introdotto dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 il quale dispone, tra l’altro, che nel caso in cui siano presentate “più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento” e che le “masse attive e passive dei membri della famiglia rimangono distinte”;

CONSIDERATO che pende con R.G. 2/2020 procedimento di liquidazione promosso dalla (…) coniuge del sig. (…) che si rende opportuno nominare lo stesso liquidatore al fine di assicurare il coordinamento delle due procedure;

P.Q.M.
DICHIARA

aperta la liquidazione del patrimonio del sig.(…)

NOMINA

liquidatore dei beni del debitore la dott.ssa E.F.B.;

DISPONE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; a tal fine il liquidatore, salvo che non intenda subentrare, depositerà nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari apposita istanza affinché siano dichiarate improcedibili le esecuzioni iscritte presso il Tribunale di Lecco con RGE 111/2020 e 113/2020;

DISPONE

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei registri immobiliari;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione;

FISSA

nella misura di 1.500,00 Euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, i redditi e gli emolumenti che, unitamente a quelli del coniuge (…) possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.

DISPONE

che il Liquidatore trasmetta con periodicità annuale ai creditori un sintetico rendiconto dell’attività liquidatoria, con l’indicazione delle entrate e delle uscite.

Si comunichi alla ricorrente presso l’avv. Isa Corti e al liquidatore dott.ssa E. F. B..

Così deciso in Lecco, il 5 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2021.

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