Il socio di società di persone può accedere alle procedura di sovraindebitamento

Tag 14 Gennaio 2022  |
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Con la riforma ai sensi del D.L. n. 137/2020 convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176, il legislatore ha ampliato la nozione di “consumatore” includendovi anche il socio di società di persone, dando la facoltà al socio illimitatamente responsabile (nella specie di SAS), fallibile in estensione ex art. 147 L. Fall., non solo di presentare un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti extrasociali, ma anche di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex art. 14-ter della L. n. 3/2012.

Tribunale Milano Sez. II, Sent., 03-06-2021

considerato, quanto al riconoscimento della qualifica di soggetto sovraindebitato in relazione a socio illimitatamente responsabile (il ricorrente (…) presenta un indebitamento attuale che trova in parte origine nell’attività della società in SAS cessata il 11.8.2017, e di cui deve rispondere quale socio illimitatamente responsabile), che risulta condivisibile l’ammissibilità e l’accesso alle procedure di sovraindebitamento ex L. n. 3 del 2012 del socio illimitatamente responsabile;

il dubbio se sia preclusa al socio illimitatamente responsabile, fallibile in estensione ex art. 147 l. fall., la possibilità di accedere in autonomia alle soluzioni della crisi da proprio sovraindebitamento, sorge dal tenore letterale dell’art. 6 L. n. 3 del 2012 (che circoscrive le procedure di sovraindebitamento espressamente alle situazione di crisi “non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”) nonché dalla formulazione dell’art.7, lett. a) (che impone al giudice, ai fini dell’ammissibilità della procedura, il riscontro che il debitore non sia “soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”);

già si era per contro osservato che tale opzione, che escludeva la legittimazione alle procedure da sovraindebitamento dei soci solidalmente responsabili delle società di persone, poteva comportare la paradossale ed illogica conseguenza di escludere tale categoria di debitori dalla possibilità di conseguire l’esdebitazione;

a superare il dubbio, inoltre, anche la riforma ex D.L. n. 137 del 2020 conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha ampliato la nozione di “consumatore” includendovi anche il socio di società di persone;

atteso dunque che possa ritenersi che, riconoscendosi la facoltà del socio illimitatamente responsabile di presentare un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti extrasociali, sia consentito anche che il socio abbia facoltà di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio per risolvere una situazione di sovraindebitamento personale;

ritenuto che, in ogni caso, nel caso di specie la società (…) SAS risulta cessata in data 11.8.2017;

considerato che la procedura di liquidazione come proposta si presenta di vantaggio per i creditori, che potranno essere parzialmente soddisfatti;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio;

rilevato che risulta depositata la documentazione ex art.14 ter, posta a corredo della domanda e che il gestore della Crisi, esaminatala, la ritiene completa ed attendibile;

atteso che non risultano atti impugnati dai creditori e neanche atti dispositivi degli ultimi 5 anni;

atteso che, quanto ai debiti, la situazione è così riassunta:

All’esito delle verifiche e controlli effettuati sulla base di tutta la documentazione disponibile, la situazione debitoria del Sig (…) può essere così riassunta:

Omissis

atteso che il debitore mette a disposizione dei creditori l’intero patrimonio, così costituito:

– Bene immobile: appartamento sito in (…)

– Beni mobili registrati:

– autovettura Citroen Xsara (…) (Km 161.000)

– furgone Fiat Ducato t(…) (Km 260.000)

– Credito nei confronti degli inquilini dell’appartamento in (…)

Atteso che il prudente valore di realizzo è così indicato:

Importi in Euro

– Immobile in (…) 20.000,00

– Citroen Xsara 1.000,00

– Fiat Ducato (51% di proprietà del Sig. (…) 3.060,00

– Fiat Ducato (49% di proprietà sig.ra (…) quale conferimento esterno di beni 2.940,00

– Credito nei confronti degli inquilini morosi (Euro 28.200,00), prudenzialmente da considerare inesigibile

Presumibile valore di realizzo dalla liquidazione del patrimonio del Sig (…) 27.000,00

Atteso che il debitore non risulta possedere altri beni e non percepisce reddito;

atteso che il debitore si è comunque impegnato a destinare ai creditori la quota di reddito, in caso di positiva ricerca di impiego, detratto quanto necessario al sostentamento proprio e della figlia minore;

ritenuto di dover procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale e che allo scopo può nominarsi a ricoprire il suddetto incarico, l’OCC dottoressa E.M.;

ritenuto dunque che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss.L. 27 gennaio 2012, n. 3;

P.Q.M.

1) nomina quale Liquidatore dottoressa E.M.;

2) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

3) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it, nonché presso l’Agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, nonché presso gli enti fiscali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente;

4) poiché il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore;

5) ordina la consegna / il rilascio dei beni mobili e immobili;

6) dispone che il liquidatore proceda all’inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione e alla redazione dell’elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012 e alla liquidazione ex art. 14novies L. n. 3 del 2012, nonché ad un piano delle attività di liquidazione e di riparto nel corso del tempo ed all’individuazione di percentuali e tempistiche di soddisfazione oltre che delle prededuzioni anche dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del piano secondo i flussi finanziari

7) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al nominato liquidatore.

Così deciso in Milano, il 3 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2021.

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