La liquidazione del patrimonio blocca l’azione esecutiva sul bene ipotecato

Tag 16 Gennaio 2022  |
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Dopo il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, l’azione esecutiva su un bene ipotecato a garanzia di un finanziamento fondiario non può essere iniziata o proseguita dal creditore del debitore sovraindebitato, stante il divieto sancito dall’art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), della L. n. 3/2012.

Tribunale Udine Sez. II, Decr., 26-02-2021

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell’accezione di cui all’art. 6 comma 2 lett. A L. n. 3 del 2012, perchè attualmente non è proprietario di immobili e beni mobili registrati e percepisce solo redditi da lavoro dipendente che, unitamente ad altra modesta liquidità, non sono sufficienti nell’immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti che ammontano ad oltre Euro 390.000,00;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3 del 2012, avendo cancellato da oltre un anno l’omonima impresa individuale che, in ogni caso, era di dimensioni coerenti con i limiti di non fallibilità di cui all’art. 1 comma 2 LF, come si evince dalla relazione dell’O.C.C.;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3 del 2012;

vista l’allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. R.R., professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n. 3 del 2012;

ritenuto che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che allo stato, alla luce delle informazioni acquisite dal professionista non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 ter comma 6 L. n. 3 del 2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile.

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, eli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

Sul punto risulta che il ricorrente percepisce un salario mensile medio di Euro 1.488,67.

L’art. 14 ter comma 6 L. n. 3 del 2012 appare introdurre un’evidente deroga ai limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. ed al D.P.R. n. 180 del 1950, ritenuti peraltro operanti solo nel procedimento esecutivo individuale, e non in quelli collettivi come il fallimento o il presente (Cass. n. 16916/2003). Dunque lo stipendio e, più in generale, ciò che il debitore guadagnerà con la propria attività può essere appreso all’attivo anche oltre i limiti del quinto e di quelli regolati dal D.P.R. n. 180 del 1950 per il caso di cumulo fra cessione e pignoramento.

L’avvio della procedura farà perdere effetto alla eventuale cessione (volontaria e/o forzosa) dello stipendio, perché l’art. 14 undecies L. n. 3 del 2012 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all’apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all’art. 42 secondo comma L.Fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento.

Ne consegue che la cessione (volontaria e/o forzosa) non dovrà più essere presa in considerazione con l’effetto dell’acquisizione all’attivo delle procedura dell’intero stipendio, esclusa la parte, qui di seguito determinata, che rimarrà nella disponibilità del debitore per il suo mantenimento.

Tutto ciò premesso, esaminato l’elenco delle spese personali fornito dal debitore, che portano ad una media mensile di Euro 996,00, considerato che lo stipendio mensile del ricorrente ammonta a circa Euro 1.488,67; considerate le spese strettamente necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, ritiene il Tribunale che il limite in questione (ossia la parte esclusa dalla liquidazione) vada fissato, allo stato, in Euro 996,00 mensili netti per tredici mensilità..

Tutta la parte dello stipendio acquisibile all’attivo che eccede tale importo farà parte dell’attivo di liquidazione . Detto limite potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione.

Oltre a ciò resta esclusa, tenuto conto di eventuali spese impreviste di mantenimento, la liquidità portata dalla carta meglio specificata in ricorso, limitatamente, però, all’importo di Euro 1.000,00; quest’ultima somma resterà, quindi, nella disponibilità del debitore.

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli. i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di lesse.

Il liquidatore dovrà escludere dall’apprensione i beni mobili di cui all’inventario che rientrino nell’elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.

rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

– così stabilisce l’art. 14 quinquies comma 2 lett. B L. n. 3 del 2012:

– quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall’attivo); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all’apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all’attivo (art. 14 duodecies L. n. 3 del 2012), sicché a maggior ragione non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;

– tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso che alcuni di essi si possano soddisfare separatamente rimettendo l’accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;

– manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall’art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l’esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per fame applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.);

– è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni appresi all’attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo; è impensabile che tale sua funzione conviva col custode del singolo bene pignorato che immancabilmente in sede di espropriazione immobiliare deve essere nominato;

– il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria; non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali;

– è il giudice di questa procedura che “sentito il liquidatore e verificata la conformita’ degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (…), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche’ di ogni altro vincolo” (art. 14-novies, comma 3), ciò che conferma l’attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all’attività dei soli organi della liquidazione;

ritenuto che nulla osti alla nomina del liquidatore nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n. 3 del 2012 tenuto conto della consistenza patrimoniale del ricorrente;

ritenuto, infine, quanto al termine per la presentazione delle domande di cui alla lett. b) dell’art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, che appare opportuno, tenuto conto della natura concorsuale della procedura e della durata minima di 4 anni della stessa, che il liquidatore ne disponga la fissazione non prima di 120 giorni dalla data in cui effettuerà la comunicazione di cui alla predetta disposizione;

P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni

nomina liquidatore

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, in relazione a ciascun bene immobile e bene mobile registrato di cui è proprietario il debitore (anche per quota);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa al liquidatore termine al 5 maggio 2021 per formare l’inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all’art. 14 sexies L. n. 3 del 2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato imo stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall’accettazione della nomina una relazione esplicativa dell’attività svolta;

precisa che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni del ricorrente per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);

dichiara che dal 9/2/2021 e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Così deciso in Udine, il 26 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2021.

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