Limite di ammissibilità per i crediti anteriori non insinuati nell’esdebitazione

Tag 15 Gennaio 2022  |
Nessun voto espresso
Loading...

L’art. 14-terdecies della L. n. 3/2012 non disciplina l’ipotesi dei creditori anteriori all’apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo. In relazione a tale casistica  è possibile prospettare tre ipotesi: (i) i crediti anteriori non insinuati sono esclusi dall’esdebitazione e devono essere pagati integralmente; (ii) i crediti anteriori non insinuati sono per ciò solo integralmente esdebitati; (iii) i crediti anteriori non insinuati sono esdebitati nei limiti in cui lo siano tutti gli altri creditori anteriori ammessi al passivo.

Tra le soluzioni proposte si ritine preferibile quella che, in applicazione analogica dell’art. 144 L. Fall., consente di ritenere operante l’esdebitazione di tali debiti “per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori”.

Tribunale Milano Sez. II, Sent., 17-02-2021

rilevato che dagli atti risulta che la procedura, aperta nel 2018 e chiusa nel 2020 e, quindi, prima del termine quadriennale di cui all’art. 14 undecies L. n. 3 del 2012, ha consentito il pagamento integrale dei debiti come accertati in complessivi Euro 199.769,86, nonché il pagamento integrale delle spese di procedura, incluso il pagamento del compenso al liquidatore di Euro 42.251,02 lordi e, infine, la restituzione del residuo attivo di conto corrente di Euro 63.526,07, al lordo degli interessi maturati ed al netto delle spese di estinzione del rapporto, al sovraindebitato;

più sinteticamente: l’integrale pagamento dei creditori concorsuali e delle spese di procedura aveva determinato la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale;

afferma ora il ricorrente che sussisterebbe un proprio interesse all’ottenimento del beneficio dell’esdebitazione in quanto “(…) è soddisfatta solo in relazione ai ruoli già emessi e notificati alla data dell’apertura della liquidazione”, mentre con riferimento agli anni d’imposta 2014, 2015 e 2016 il signor (…) trovandosi nel grave dissesto finanziario che lo ha portato ad istaurare la procedura di sovraindebitamento” non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi e, per tale motivo, potrebbe essere soggetto a un accertamento dell’Ufficio, i cui termini ultimi scadrebbero, per l’anno 2016, al 31.12.2022;

con specifico riferimento a tale potenziale voce di debito, nel proprio parere il liquidatore giudiziale esclude che la fattispecie ricada nella previsione di cui all’art. 14 terdecies, co. 3, lett c) – a mente della quale “l’esdebitazione non opera … c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” – in quanto, secondo il liquidatore, avendo il debitore rappresentato tale circostanza all’ (…) mediante la presentazione di istanza di accertamento con adesione, ricevuta in data 12/1/2018, difetterebbe il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”;

considerato che

la domanda proposta non può trovare accoglimento per un triplice ordine di ragioni, concorrenti tra loro e ciascuna sufficiente al rigetto della domanda.

1. Mancanza della condizione di cui all’art. 14 terdecies co. 1 lett. a)

Come sopra detto, la procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio, aperta con decreto del Tribunale in data 18.6.2018 avrebbe dovuto concludersi non prima del 18.6.2022 a norma dell’art. 14 undecies L. n. 3 del 2012;

solo la rappresentazione dell’integrale pagamento di tutti i debiti concorsuali, addirittura con un’eccedenza in favore del debitore, aveva determinato la chiusura della procedura anzitempo, in applicazione analogica del principio enucleato dagli artt. 118 n. 2 l.f. e 504 c.p.c. a mente dei quali una qualunque procedura esecutiva, individuale o concorsuale che sia, deve cessare al momento in cui tutti i creditori sono stati integralmente soddisfatti;

la consapevolezza dell’esistenza di una passività erariale latente, probabilmente, avrebbe indotto gli organi della procedura a soprassedere sull’istanza di chiusura della procedura, quantomeno sino al decorso del quadriennio di cui all’art. 14 undecies L. n. 3 del 2012, anche in considerazione del fatto che, come riferito dal liquidatore, la domanda di accertamento con adesione non era comunque idonea ad ottenere alcun effetto, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche da parte dei competenti uffici così come previsto dall’art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997 secondo cui “Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione”;

ciò detto, il debitore, pur consapevole dell’esistenza di una passività latente, che avrebbe potuto essere accertata nel corso degli anni 2021 e 2022 (…) e, quindi, nei termini in cui ordinariamente la procedura sarebbe dovuta rimanere aperta, non ha evidentemente rappresentato la circostanza agli organi della procedura affinché anche tale elemento fosse considerato, prima di disporre la chiusura della liquidazione;

risulta, quindi, violato il dovere di leale cooperazione al regolare svolgimento della procedura.

2. Mancanza della condizione di cui all’art. 14 terdecies, co. 2, lett. b).

Emerge dalla richiesta di esdebitazione che il debitore non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta dal 2014 al 2016;

la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce un illecito sanzionato, in modo piuttosto grave, in via amministrativa perché rende più complesse le normali funzioni di controllo e accertamento tributario;

la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, pertanto, integra un atto di frode nei confronti dell (…) in quanto ritarda la possibilità e la tempestività dell’accertamento dovuto;

la circostanza per cui sia prevista una sanzione amministrativa per il caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi conferma che tale condotta omissiva costituisce un fatto illecito che lede gli interessi erariali, condotta nemmeno riparabile con un accertamento con adesione allorquando questo, per le ragioni sopra indicate (v. art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997), non può immediatamente operare.

3. In ogni caso, carenza di interesse alla domanda.

La procedura di esdebitazione come delineata dall’art. 14 terdecies L. n. 3 del 2012 si occupa esclusivamente dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali: a norma del comma 4 del citato articolo, solo i creditori concorsuali non soddisfatti integralmente devono essere sentiti dal giudice; con il decreto di esdebitazione, il giudice dichiara inesigibile nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente; i creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo avverso il provvedimento di esdebitazione.

Il citato art. 14 terdecies, viceversa, non si occupa, salvo la precisazione di cui appresso, dei creditori anteriori all’apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo, aprendo diversi possibili scenari regolatori della fattispecie: (i) i crediti anteriori non insinuati sono esclusi dall’esdebitazione e devono essere pagati integralmente; (ii) i crediti anteriori non insinuati sono per ciò solo integralmente esdebitati; (iii) i crediti anteriori non insinuati sono esdebitati nei limiti in cui lo siano tutti gli altri creditori anteriori ammessi al passivo. Tale lacuna normativa, allora, non può che essere colmata facendo applicazione analogica dell’art. 144 l.f. che precisa come per i crediti anteriori non insinuati l’esdebitazione operi “per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori”.

Tale soluzione è del resto obbligata perché, nella loro intransigenza, sia le ipotesi (i) e (ii) dovrebbero essere scartate, la (i) perché potrebbe suggerire ai creditori di sottrarsi alla regola del concorso sperando in un successivo integrale soddisfo, la (ii) perché determinerebbe una espropriazione delle ragioni dei creditori, anche nell’ipotesi in cui alcuna colpa possa essere loro attribuita per non avere proposto una domanda di insinuazione al passivo ed entrambe per un’ingiustificabile disparità di trattamento rispetto ai creditori della persona fisica fallita.

Ciò detto, peraltro, deve osservarsi che il citato art. 14 terdecies esclude del tutto l’esdebitazione dei debiti fiscali qualora questi siano “successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”, con l’adozione, non irragionevole e comune alla posizione anche di altri creditori (quelli per alimenti e mantenimento ovvero per illeciti extracontrattuali e sanzioni penali o amministrative), del criterio di cui al superiore punto (i), siano essi insinuati al passivo o meno.

Ciò detto, quindi, la disciplina può essere così ricostruita con riferimento ai debiti fiscali: i crediti anteriori non ammessi al passivo possono essere esdebitati per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori, ma devono comunque essere pagati integralmente se successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Ciò chiarito, ne consegue che il debitore non ha comunque alcun interesse alla domanda di esdebitazione perché, sia o meno applicabile alla fattispecie l’art. 14 terdecies co. 3, lett. c) L. n. 3 del 2012, avendo la procedura di liquidazione giudiziale integralmente pagato tutti i creditori concorsuali, il debitore deve necessariamente pagare integralmente anche tutti gli altri creditori anteriori che per una qualsiasi ragione non si siano insinuati al passivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile e comunque rigetta la domanda di esdebitazione proposta da (…)

Si comunichi.

Così deciso in Milano, il 17 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.

    Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un parere sommario o un breve consulto sulla propria problematica.
    La compilazione e l'invio dello stesso non comporta alcun onere o spesa da parte del richiedente.
    Dopo aver ricevuto il parere preliminare, laddove vi siano i presupposti, l'utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
    Cordialità.
    Nome :
    Cognome :
    Città :
    Provincia :
    Telefono :
    E-mail :* il riscontro verrà fornito tramite mail

    Oggetto :

    Vi contatto per esporre quanto segue:

    * tutti i campi sono obbligatori

    Accetto le condizioni per l'utilizzo del servizio ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali in conformità alle finalità di cui all' Informativa sulla Privacy.

    feedback
    I Feedback dei nostri clienti