Verifiche sul patrimonio e l’esposizione debitoria

Tag 21 Aprile 2018  |
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L’OCC ha il compito di verificare ed attestare la correttezza dei dati riportati dall’istante debitore.

Per tale motivo, dovrà farsi autorizzare dal Giudice per poter accedere alla banca dati dell’anagrafe tributaria (ossia Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, quest’ultima è la vecchia Equitalia) ed alle altre informazioni utili per la ricostruzione e verifica della posizione debitoria.

Il Gestore della Crisi (il professionista incaricato dall’OCC competente) dovrà depositare un espressa istanza di autorizzazione al Tribunale. Ottenuto il provvedimento dal Giudice, lo stesso dovrà essere allegato ad ogni istanza di accesso alle banche dati ed informazioni.

Agenzia delle Entrate

Per la consultazione della situazione del debitore è sicuramente utile avere l’accesso al cassetto fiscale.

A tal fine è necessario presentare specifica istanza all’AGE a cui dovranno allegarsi:

  • provvedimento di autorizzazione del Giudice
  • carta di identità del Gestore della Crisi e del debitore (ovvero della visura camerale se si tratta di persona giuridica)

In questa pagina potete trovare il modulo per la richiesta di consultazione: link.

Segnalo questo altro link dell’AGE per le indicazioni sul cassetto fiscale: link

Per trovare la sede territoriale di riferimento è utile il seguente link.

Tramite il cassetto fiscale sarà possibile visualizzare le Dichiarazioni Fiscali (Es. Modelli Unico/730/770), titolarietà di partita iva, compartecipazioni in società ed enti ed altri redditi percepiti.

Nella sezione Versamenti si riuscirà a controllare l’adempimento degli obblighi tributari: Irpef, Iva, Imu, Tasi, Ici e quant’altro.

La verifica è chiaramente finalizzata a valutare la congruità rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di avvio per il sovraindebitamento.

Sempre all’interno del cassetto fiscale sarà importante verificare la Sezione Dati del Registro per poter verificare gli atti depositati e registrati, quali contratti di locazione, compravendite immobiliari, versamenti di quote sociali, cessioni ed altro.

INPS e Cassa di riferimento – posizione previdenziale

Al fine di verificare l’esposizione debitoria è necessario interpellare anche l’INPS o relativa cassa di riferimento (es. Cassa Forense, Inarcassa e altre).

In relazione ad INPS per il debitore è possibile accedere ad un servizio on-line di consultazione del proprio estratto contributivo e previdenziale. Questo il link.

Il Gestore della Crisi dovrà inviare, a mezzo pec, esplicita istanza di acceso e visione dell’estratto previdenziale  alla sede provinciale di competenza (residenza o sede legale).

Qui è possibile recuperare la sede di riferimento ed il relativo indirizzo pec: link.

Agenzia delle Entrate per la Riscossione (ex Equitalia)

Analogamente è necessario effettuare una verifica sugli eventuali ruoli esattoriali a carico del debitore e corrispondenza con quanto dichiarato nell’istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

L’istanza dovrà essere inviata alla relativa pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, come consultabile sul sito dell’Agenzia

Se invece vuoi trovare lo sportello di riferimento puoi compilare il relativo modulo.

La consultazione dell’estratto di ruolo ti permette anche di verificare la temporalità dell’indebitamento, considerate le date di notifica e della sanzioni applicate.

Centrale Rischi di Banca d’Italia

La Centrale Rischi è una banca dati pubblica dove gli intermediari finanziari (banche e finanziarie) comunicano mensilmente l’esposizione debitoria dei propri clienti.

In particolare sono tenuti a segnalare i debiti contratti dal cliente pari o superiori ad € 30.000 e tutti i debiti (di qualunque importo) se in sofferenza.

Centrale Allarme Interbancaria (CAI)

E’ un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

In tal banca dati vengono segnalati i mancati pagamenti di assegni bancari tratti senza provvista (anche se non protestati – purché negoziati nei termini) e per i quali nei 60 giorni successivi alla negoziazione in stanza di compensazione, non si sia dato prova del tardivo pagamento al creditore.

Sul ruolo risulterà l’iscrizione dei soggetti e relativi nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (art. 1, legge n. 386/1990) ovvero assegni senza provvista (art. 2, legge n. 386/1990).

SIC – Sistemi di Informazione Creditizia

Sostanzialmente svolgono un ruolo analogo a quello della Centrale Rischi, ma risultano essere della banche dati private.

Le più importanti sono: CRIF, Experian e CTC.

Gli istituti di credito collegati con le predetti banche dati trasmettono i relativi dati sull’indebitamento. In questo caso rientrano e sono segnalati anche le posizioni debitorie minori.

    Tramite il modulo sottostante è possibile contattare lo studio legale di riferimento al fine di avere un parere sommario o un breve consulto sulla propria problematica.
    La compilazione e l'invio dello stesso non comporta alcun onere o spesa da parte del richiedente.
    Dopo aver ricevuto il parere preliminare, laddove vi siano i presupposti, l'utente potrà decidere liberamente se affidare o meno la propria posizione allo studio legale di competenza.
    Cordialità.
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