Possibilità di dilazionare i debiti anche oltre i cinque anni

Tag 06 Febbraio 2020  |
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Procedura di sovraindebitamento oltre i cinque anni

Secondo una “vecchia” prassi giudiziaria la procedura di sovraindebitamento del piano del consumatore non poteva comportare una dilazione eccessiva.

Tale interpretazione si basava su un richiamo analogico alla Legge Pinto e la relativa irragionevole durata dei processi. Pertanto la giurisprudenza escludeva che il piano del consumatore potesse durare oltre i cinque anni.

Cosa è il piano del consumatore

Per comprendere la portata di tale novità è necessario brevemente ricordare in cosa consiste il Piano del consumatore fino a dodici annipiano del consumatore.

Nello specifico il piano del consumatore è una procedura prevista dalla legge sul sovraindebitamento che può essere attivata da tutti i consumatori sovra-indebitati.

Tramite tale procedura, il consumatore meritevole, può avere uno stralcio importante di tutti i propri debiti, pagandone pertanto solo un minima parte ed ottenendo la cancellazione di ogni altro insoluto e pendenza.

Il Giudice e la proposta di dilazione di pagamento

La procedura suddetta comporta l’instaurazione di un procedimento avanti al Tribunale e nello specifico la proposta da parte del debitore di un piano di pagamento di parte dei debiti pendenti (nella misura in cui il debitore può permettersi di pagarli).

Il Giudice verificata la suddetta proposta, laddove la ritenga meritevole, procederà all’omologazione del piano del consumatore e darà sostanzialmente la possibilità al consumatore sovra-indebitato di pagare solo un minima parte dei propri debiti liberandosi dagli altri.

Dilazione di pagamento in dodici anni

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 27544/2019 del 28.10.2019 introduce una profonda novità alla procedura stabilendo che la ragionevole durata del dilazione di pagamento non può valutarsi asetticamente sulla base della Legge Pinto.

La valutazione deve invece tenere conto del reale interesse delle parti in causa anche e soprattutto confrontandosi con quello che sarebbe il risultato rispetto alle possibile alternative (ad esempio mettere all’asta un immobile oppure pignorare un quinto dello stipendio).

Per fare un esempio pratico. Mandare in asta un immobile significa che lo stesso molto probabilmente verrà venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato e con un ribasso anche del 25% come possibile per legge.

Inoltre sulla vendita dell’immobile graveranno tutti i costi della procedura, riducendo significativamente quanto realmente percepiranno dalla vendita i creditori.

In tal casi (molto frequenti), la Cassazione evidenzia che possono preferirsi e valutarsi delle forme di dilazione superiore a cinque anni. Laddove tale dilazione sia d’interesse anche per gli stessi creditori non avrebbe senso escluderla aprioristicamente.

Nella sentenza in esame, ad esempio, la Cassazione evidenzia che è necessario prendere in considerazione la proposta dilazione di ben dodici anni. Si riporta un estratto del provvedimento:

7.4.2. È indubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie dodici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio, cui i creditori perverrebbero a tale distanza di tempo, ed anche sullo scopo ultimo della procedura da sovraindebitamento, che è l’esdebitazione.

7.4.3. Ma, per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono, cioè, decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori, cui va data, in tal caso, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (argomentando da Cass. n. 17834 del 2019). Sono, difatti, i creditori a dover valutare se, in simili ipotesi, un piano del tipo di quello indicato dal L. , implicante pagamenti dilazionati, sia, o meno, conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento.

7.5. Quel che è certo, è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informatori della materia, che un piano del genere di quello indicato non sia, di per sé, omologabile.

8. – In conclusione, l’ordinanza del Tribunale di Rovigo va cassata ed il procedimento rinviato al medesimo tribunale, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi alla stregua dei suesposti principi, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

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