Art. 14-sexies Inventario ed elenco dei creditori
Legge sul sovraindebitamento – Articolo 14 sexies
1. Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, forma l’inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall’articolo 14-septies, con l’avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.