Art. 14-ter Liquidazione dei beni
Legge sul sovraindebitamento – Articolo 14 ter
1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3.
3. Alla domanda sono altresì allegati l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.4. L’organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.
5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
7-bis. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.