Come funziona la procedura di liquidazione del patrimonio

Tag 13 Febbraio 2020  |
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Svolgimento della procedura di liquidazione del patrimonio

La procedura di liquidazione del patrimonio è finalizzata a vendere tutti i beni del debitore (o meglio quelli non strettamente necessari) per cancellare ogni pendenza debitoria, anche laddove i debiti siano molti maggiori del ricavato.

Per avere un idea chiara della procedura vi consigliamo la lettura del seguente articolo: Liquidazione del patrimonio e sovraindebitamento.

Concettualmente la procedura si articola nelle seguenti fasi:

  • Fase preliminare di contatto con l’organismo di composizione della crisi;
  • Fase di deposito;
  • Fase di apertura;
  • Fase di accertamento del passivo;
  • Fase di liquidazione dell’attivo;
  • Fase di ripartizione del ricavato;
  • Eventuale fase di esdebitazione ex art. 14 terdecies.

Fase preliminare: contatto con l’organismo di composizione della crisi

Si premette che la presentazione vera e propria della domanda di liquidazione del patrimonio è preceduta dal contatto con l’organismo di composizione della crisi.

Il debitore che intende attivare la procedura di liquidazione del patrimonio deve preliminarmente presentare istanza al O.C.C. (Organismo di composizione della crisi) competente per territorio.

L’organismo di composizione della crisi aiuterà il debitore e collaborerà con lo stesso al fine di una corretta presentazione e svolgimento della procedura.

 

NOTA BENE

A ben vedere la partecipazione dell’Organismo di composizione della crisi è solo eventuale. Difatti l’art. 15, comma 9, prevede che i compiti dell’OCC possano essere svolti anche da professionista incaricato direttamente dal Tribunale.

Tale strada è però meramente residuale. L’interpretazione dominante stabilisce che laddove sul territorio è presente almeno un organismo di composizione della crisi, il debitore è obbligato a rivolgersi ad uno di questi. Solo laddove non vi sia alcun OCC si potrà presentare relativa istanza direttamente in Tribunale.

 

Fase di deposito: presentazione della domanda

Ai sensi dell’art.9, comma 2, la domanda (meglio ricorso di liquidazione) deve essere presentato presso il tribunale competente.

La domanda-ricorso deve contenere la seguente documentazione:

  • L’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute (art. 9, comma 2);
  • L’elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 9, comma 2);
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (art. 9, comma 2. Lo stesso articolo parla anche di attestazione di fattibilità del piano, che in questo caso non è necessario non essendoci alcun piano ma eseguire, ma solo la liquidazione dell’esistente);
  • L’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. (art. 9, comma 2)
  • Nel caso in cui il debitore svolge attività d’impresa si dovrà depositare anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale. (art. 9, comma 3)
  • Inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (art. 14 ter, comma 3);
  • Relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi (art. 14 ter, comma 3).

Avviso agli Enti fiscali e locali

Ai sensi del quarto comma dell’art. 14 ter, l’organismo di composizione della crisi entro 3 giorni dalla richiesta da parte del debitore di redigere la relazione particolareggiata, avvisa l’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

Fase di apertura: vaglio di ammissibilità da parte del giudice

Depositata la domanda, il giudice deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 14 ter e l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni (art. 14 quinquies, comma primo).

Il richiamo all’art. 14 ter evidenzia che il giudice deve verificare la sussistenza di tutti i documenti indicati e richiesti.

Inoltre, in particolar modo il comma 5, la domanda di liquidazione del patrimonio è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Pertanto il giudice ricevuto il deposito del ricorso con relativa istanza di apertura della procedura di liquidazione dovrà preliminarmente verificare la completezza della documentazione.

La dottrina è concorde nel ritenere applicabile per analogia quanto previsto dall’art. 9, comma 3 ter, ai sensi del quale il giudice può richiedere al debitore, entro il termine perentorio di 15 gg, l’integrazione della documentazione.

 

FOCUS

Possiamo quindi sintetizzare che il giudice dovrà verificare:

  • Presenza di tutti i documenti richiesti dall’art. 14 ter
  • Presenza di documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
  • Assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni.

Verificato quanto sopra il giudice emette decreto di apertura della procedura di liquidazione.

Come nelle altre procedura di sovraindebitamento, anche in questo caso si tratta di procedimento in camera di consiglio giusto il richiamo dell’art. 14 quinquies, primo comma, all’art. 10, comma 6, che rinvia al procedimento camerale.

Contenuto del decreto di apertura della liquidazione

Come stabilito dall’art. 14 quinquies, comma secondo:

2 – Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all’articolo 14ter, comma 5 (rectius 6), lettera b).

 

NOTA BENE

Il riferimento contenuta nella lettera all’art. 13, comma 1, è il caso in cui il liquidatore si già presente in quanto già indicato in una procedura di accordo o piano del consumatore, la quale subisce la conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio.

La lettera f) contiene un errore evidente non avendo il comma 5 alcuna lettera b). Il riferimento è correttamente indicato nel comma 6.

 

Fase di accertamento del passivo

La procedura passa nelle mani del nominato liquidatore (art. 14 sexies, septies e octies).

Il liquidatore provvede in tal modo:

  • Verifica l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione;
  • Forma l’inventario dei beni da liquidare;
  • Invia avviso e comunicazione ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore.

Il contenuto dell’avviso inviato ai creditori è stabilito dall’art. 14 sexies:

a) (il liquidatore comunica ai creditori) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall’articolo 14septies, con l’avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Si evidenzia che non è prescritta una data entro cui i creditori devono riscontrare. Tale determinazione è rimessa alla scelta e valutazione del liquidatore. Per analogia a quanto previsto dall’art. 16 n.5 legge fallimentare si ritiene che, al fine di non pregiudicare le difese dei creditori, non possa essere assegnato un termine inferiore a 30 giorni.

Analogamente non essendo prevista alcuna disposizione e sanzioni si ritiene che si tratti comunque di un mero termine ordinatorio e pertanto anche se il creditore non dovesse rispettarlo la domanda di insinuazione deve essere comunque considerata dal liquidatore.

Domanda di insinuazione nella procedura di liquidazione

Ricevuta la suddetta comunicazione i creditori possono inviare relativa domanda di partecipazione alla liquidazione.

Ai sensi dell’art. 14 septies, la domanda di presenta con ricorso che deve contenere in allegato i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere. Nello specifico leggendo l’articolo le legge abbiamo:

Art. 14septies Domanda di partecipazione alla liquidazione

1 – La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l’indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2 – Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

I requisiti della domanda sono analoghi a quelli previsti dall’art. 93 della legge fallimentare. Per applicazione analogica si ritiene che, come per la legge fallimentare, anche questa domanda di partecipazione alla liquidazione possa essere sottoscritta dalla parte personalmente (senza assistenza legale).

Formazione del passivo

Ricevuta le domande-ricorsi di insinuazione da parte dei creditori, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo.

Il progetto di stato passivo viene quindi comunicato ai creditori ed interessati i quali hanno un termine di 15 giorni per per inviare eventuali comunicazioni.

Tanto si ricava dall’art. 14 octies, ove si legge:

1 – Il liquidatore esamina le domande di cui all’articolo 14septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell’articolo 14sexies, comma 1, lettera a).

2 – In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3 – Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4 – In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l’articolo 10, comma 6 (ossia il procedimento in camera di consiglio).

Pertanto il liquidatore:

  • laddove non vi sono osservazioni approva lo stato passivo;
  • se le osservazioni sono fondate, predispone un nuovo progetto e lo rinvia ai creditori
  • se le osservazioni non sono superabili (o ritenute non fondate) rimette gli atti al giudice per la decisione.

La normativa appare carente non prevedendo che il liquidatore, laddove ritenga di rimettere gli atti al giudice, debba avvisare tutti i creditori della presenza di osservazioni non superabili. Questi ultimi si ritiene, inoltre, che presa coscienza delle suddette osservazioni non superabili, possano inviare ulteriori deduzioni al giudice (anche esse in mancanza di espressa previsione entro il termine di 15 giorni).

Fase di liquidazione dell’attivo

Definito lo stato passivo è necessario elaborare il programma di liquidazione.

Questa fase è disciplinata dall’art. 14 novies:

Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Il riferimento ai 30 giorni appare errato. Come sopra illustrato dopo la formazione dell’inventario si attiva tutta la fase di comunicazione con i creditori. Pertanto il termine dei 30 giorni previsto verrà ampiamente disatteso.

Sul punto la dottrina ha osservato che si tratta di un termine meramente ordinatorio e pertanto la svista del legislatore non creerà problematiche particolari.

Analogamente all’art. 104 legge fallimentare, possiamo definire il programma di liquidazione come il documento di pianificazione delle attività necessarie per la realizzazione dell’attivo.

Fase di ripartizione del ricavato

In realtà nella L. 3/2012 non vi è alcuna disposizione che si occupi di tale fase. D’altra parte è evidente che la ripartizione del ricavato sia una fase essenziale alla procedura.

Sul punto la dottrina è d’accordo di applicare per via analogica quanto contenuto dagli artt. 110 e seguente della legge fallimentare.

Altra lacuna importante è la mancata previsione di un rendiconto da parte del liquidatore. Anche in questo caso la dottrina ritiene superabile la mancanza richiamando il generale obbligo di rendiconto in sede di cessione dei beni ai creditori previsto dall’art. 1983 codice civile.

Art. 1983 codice civile

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.

Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

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